Si definisce «commercio elettronico» l’insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet. (Wikipedia)
Se stai pensando di iniziare a vendere online, è importante conosce i numeri dell’e-commerce in Italia, per comprendere le potenzialità di questo sistema di vendita, e gli adempimenti fiscali obbligatori per non incorrere in sanzioni.
Secondo i dati elaborati da HiPay, Gruppo FinTech francese specializzato in pagamenti digitali, L’italia si classifica al 5° posto nei Mercati Europei dell’E-commerce.
I numeri sono incredibili:
sui 60.579.366 abitanti che conta il nostro BelPaese, il 68% utilizza regolarmente internet e di questi, il 34% effettua acquisti online, maggiormente via PC ma gli acquisti da mobile hanno registrato una crescita esponenziale (+63% in rapporto al 2015)
La spesa media è pari a 952 euro all’anno tra beni (46%) e servizi (54%).
Innegabile quindi che il buffet è molto ricco e presentare e vendere il proprio brand online può portare i suoi frutti.
Ma veniamo ora agli adempimenti fiscali a cui si va incontro aprendoci a questo mercato in espansione.
Per prima cosa bisogna definire il profilo del cliente al quale vogliamo puntare:
· Business to Consumer (B2C): azienda che vende a un privato.
· Business to Business (B2B): azienda che vende a un’altra azienda.
A meno che non si tratti di vendite occasionali per un massimo di 5.000€ l’anno, sarà necessario costituire una società dinnanzi ad un notaio, iscriverla alla Camera di commercio (tramite ComUnica) e presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.
Se invece l’azienda è già avviata, dovrà “soltanto” abilitarsi anche alla vendita online avendo un chiaro quadro del panorama legislativo che regola tale attività:
1. D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, per l’avvio dell’attività
In realtà contiene la riforma della disciplina dell’”esercizio dell’attività commerciale” in generale senza una specifica indicazione all’e-commerce che viene quindi accorpato alle “forme speciali di vendita al dettaglio” (art.4, comma 1) e, più precisamente alla “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione”.
La normativa prevede, al 1° comma, l’obbligo, da parte di chi vuole intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente.
La detta comunicazione dovrà contenere anche una “dichiarata sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’art. 5, nonché il settore merceologico di attività” come precisato nel 3° comma.
Segue, quindi, che per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6) al Comune nel quale l’esercente ha la residenza e al Registro delle Impressa della CCIAA della Provincia:
Ecco il modello del Comune di La Spezia
http://suap.spezianet.it/info/moduli-informazioni/commercio-stabile/forme-speciali-di-vendita/com-6-bis-commercio-elettronico-pdf/view
2. D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
L’impetuoso sviluppo di Internet, ha reso indispensabile un nuovo intervento del legislatore comunitario alla direttiva n. 97/7/Ce “riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”, atto a d indentificare un sistema uniforme di tutela dei contratti stipulati dai consumatori dei diversi Stati membri.
In particolare, viene data una definizione ufficiale di “contratto a distanza” ovvero qualunque contratto avente per oggetto la vendita di beni o servizi che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza e abbia come risultato finale la conclusione del contratto stresso, con specifica indicazione degli gli obblighi informativi diretti alla conclusione del contratto.
3. D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ad alcuni degli aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell’insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico, che è, per sua stessa natura, senza frontiere.
4. L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 relativa agli obblighi pubblicitari e
La legge impone alle società di capitali di pubblicare le seguenti informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, negli spazi web accesso e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks:
o Nome, denominazione o ragione sociale;
o domicilio e sede legale;
o contatto telefonico ed e-mail;
o numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese;
o eventuale ordine professionale e numero di iscrizione presso cui il prestatore è iscritto;
o titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato;
o numero di Partita IVA;
o indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate,
o Cookie policy.
5. Discipline Iva e Normative Interne, Comunitarie ed Internazionali
A seguito del recepimento della cd “Direttiva Servizi” ad opera del D.Lgs 18/2010, al commercio elettronico diretto è applicabile un “particolare” trattamento IVA in base alla vendita diretta o indiretta e alla territorialità del prestatore e del committente.
In base a quanto detto le operazioni si possono suddividere come segue:
o Operazioni interne
che avvengono tra soggetti residenti in Italia, disciplinate dalle disposizioni contenute dal DPR n. 633/72.
o Operazioni Intracomunitarie
che avvengono tra soggetti residenti in diversi Paesi UE, essendo equiparate alla vendita a distanza, seguono la disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie (articolo 40, commi 3 e 4 lettera b) e 41, comma 1 lettera b) del D.L. n. 331/93).
o Operazioni Extra UE
che avvengono tra soggetti italiani e Paesi non comunitari, sono regolate dal DPR n. 633/72